Regolamento regionale 25 marzo 1999, n. 2 - Testo storico

Regolamento regionale 25 marzo 1999, n. 2

Bollettino ufficiale regionale 06 04 1999 n. 16

Modifica al regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)).

Art. 1

(Modifica all'articolo 2)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7 (Disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al pubblico registro automobilistico (IRT)) è sostituito dal seguente:

"2. L'IRT è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di ciascuna formalità. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia."

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

  1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.